Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Approvvigionamenti
Gestione degli acquisti: esecuzione di tutti gli adempimenti relativi alle procedure negoziate per l'acquisto di beni e servizi, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento, da espletare tramite ricorso al mercato elettronico (ME.P.A.) o tramite il sistema tradizionale facendo ricorso anche all'Albo Fornitori.
Gestione degli acquisti di beni e servizi disponibili sulle convenzioni CONSIP e redazione degli atti all'uopo necessari.
Gestione degli acquisti in somministrazione da contratti aperti di forniture di beni, su proposta del Magazzino.
Gestione e monitoraggio degli impegni di spesa (scadenzario e sollecito degli ordini di fornitura).
Creazione/richiesta CIG.