Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Servizio Prevenzione e Protezione - Servizio Esternalizzato -
Gestione della sicurezza aziendale: il servizio svolge tutti i compiti previsti dall’articolo 33, comma 1 del d.lgs. n. 81/2008: adempie a tutti gli obblighi previsti dalle leggi in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori, ed in particolare individua i fattori di rischio, valuta i rischi (effettua la predisposizione del DUVRI) e individua le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro (nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale).
Elabora, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure. Elabora le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali.
Propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ed in particolare cura lo scadenzario della formazione, informando i dirigenti delle varie necessità affinché gli stessi possano predisporre le varie richieste da inoltrare all’Area cui compete l’organizzazione dei corsi di formazione.
Partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35. Fornisce ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.
Il predetto servizio inoltre deve: a) sovrintendere alla vigilanza sul personale, sulle attrezzature, sui dispositivi di protezione individuale, sul loro stato di manutenzione e sul loro corretto uso, nel rispetto delle procedure operative, affinché ciascuno ne risponda ed intervenga sui sottoposti, soprattutto in ordine all’uso dei DPI ed inoltre sovrintende sulla doverosa vigilanza sulla sicurezza dei cantieri; b) controllare che le procedure operative siano portate a conoscenza dei lavoratori e siano sempre rispondenti alle concrete esigenze delle lavorazioni in atto; c) effettuare, in via d’urgenza, le necessarie segnalazioni al Datore di lavoro affinché adotti i provvedimenti che si riterranno più opportuni (anche attraverso la sospensione del lavoro) in caso di pericolo dei lavoratori e per la salvaguardia dell’ambiente.