Provvedimenti
Gestione del personale
5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.
6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.
7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
PIANO DEGLI INDICATORI AZIENDALI
PIANO_INDICATORI_AZIENDALI_2013.docx
PIANO_INDICATORI_AZIENDALI_2014.docx
PIANO_INDICATORI_AZIENDALI_2015.docx
PIANO_DEGLI_INDICATORI_AZIENDALI_2016.odt
PIANO_INDICATORI_AZIENDALI_2017.odt
PIANO INDICATORI AZIENDALI 2018.pdf
PIANO INDICATORI AZIENDALI 2019
PIANO INDICATORI AZIENDALI 2020